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Speciale Direttiva Copyright

dic 14, 2021

Le nuove responsabilità per gli intermediari e le novità in materia di contratti: l’articolo 17 sulle piattaforme e la normativa italiana

Con l’approvazione finale del Decreto Legislativo che recepisce la Direttiva 790/2019 (consultabile in Gazzetta Ufficiale a questo link) si conclude il processo di aggiornamento della normativa sul diritto d’autore italiana alla revisione comunitaria della legislazione sul copyright nell’era digitale, che aveva preso il via con la presentazione della strategia per il Digital Single Market nel 2015.


Il Governo italiano ha recepito l’articolo 17 della Direttiva Copyright inserendo nella Lda il Titolo II-quater, “Utilizzo di contenuti protetti da parte dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online”, composto dagli articoli da 102-sexies a 102-decies. Nel dettaglio, l’articolo 102-sexies si compone di cinque commi.

Il  comma 1  ricalca la definizione dell’articolo 2, paragrafo 6 della direttiva, di “prestatore di servizi di contenuti online”.

Il  comma 2  esclude dall’ambito di applicazione della norma le enciclopedie online senza scopo di lucro, i repertori didattici e scientifici, nonché le piattaforme di sviluppo e di condivisione di software open source, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica, i prestatori di mercati online, di servizi cloud da impresa a impresa e servizi cloud, salvo che il mercato online e i servizi cloud consentano agli utenti di caricare i contenuti coperti dal diritto d’autore per uso personale.

Il  comma 3 , così come previsto dall’articolo 17, ai paragrafi 1 e 2, della direttiva, esplicita che, quando concedono l’accesso al pubblico a opere protette dal diritto d’autore o ad altri materiali protetti caricati dai loro utenti,  le piattaforme di condivisione compiono atti di comunicazione al pubblico  o di messa a disposizione del pubblico e hanno di conseguenza l’ obbligo di ottenere un’autorizzazione da parte dei titolari dei diritti, anche mediante la conclusione di un accordo di licenza. In recepimento delle osservazioni delle Commissioni riunite del Senato, è stato specificato che quest’ultima può essere ottenuta, oltre che direttamente, tramite gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente.

Ai sensi del  comma 4 , una volta concessa, tale autorizzazione comprende anche gli atti compiuti dagli utenti dei servizi che caricano contenuti protetti sulla piattaforma qualora non agiscano su base commerciale o qualora la loro attività non generi ricavi significativi.

Il  comma 5  specifica che quando il prestatore effettua un atto di comunicazione al pubblico o un atto di messa a disposizione del pubblico non si applica la limitazione di responsabilità di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n.70, in materia di commercio elettronico di cui alla direttiva e-commerce.

L’ articolo 102-septies disciplina il regime di responsabilità dei prestatori e degli utenti  qualora non sia stato possibile ottenere l’autorizzazione da parte dei titolari dei diritti e dà attuazione ai paragrafi 4 e 5 dell’articolo 17 della direttiva. Ai sensi del comma 1, i prestatori non sono ritenuti responsabili se dimostrano cumulativamente di aver soddisfatto tre condizioni:

  1. di aver compiuto i massimi sforzi  per ottenere un’autorizzazione attenendosi a un elevato livello di diligenza professionale di settore;
  2. di aver compiuto i massimi sforzi , sempre attenendosi a un elevato livello di diligenza professionale di settore per assicurarsi che non siano rese disponibili opere e altri materiali per i quali hanno ricevuto le informazioni pertinenti e necessarie dai titolari dei diritti;
  3. devono dimostrare di avere, a seguito di una segnalazione da parte dei titolari dei diritti, tempestivamente disabilitato l’accesso o rimosso dai propri siti web le opere o gli altri materiali oggetto di segnalazione e aver compiuto i massimi sforzi per impedirne il caricamento in futuro.

Il comma 2 prevede che per stabilire se il prestatore di servizi di condivisione di contenuti online è esente da responsabilità sono presi in considerazione, con valutazione caso per caso, tra gli altri, i seguenti elementi: la tipologia, il pubblico e la dimensione del servizio e la tipologia di opere o di altri materiali caricati dagli utenti del servizio, la disponibilità di strumenti adeguati ed efficaci e il relativo costo per i prestatori di servizi. Il comma 4 prevede che l’applicazione delle disposizioni del Titolo II–quater non comporta alcun obbligo generale di sorveglianza.

L’ articolo 102-octies prevede che ai prestatori di servizi di condivisione disponibili al pubblico da meno di tre anni e che hanno un fatturato annuo inferiore a 10 milioni di euro si applicano obblighi mitigati in materia di controllo e rimozione dei contenuti non autorizzati.

L’ articolo 102-nonies contiene le norme relative alla cooperazione tra piattaforme e titolari dei diritti. Tale cooperazione favorisce la disponibilità delle opere o di altri materiali caricati dagli utenti (che non violino il diritto d’autore o i diritti connessi), salvaguardando altresì il caso in cui tali opere o altri materiali sono oggetto di eccezione o limitazione.  Gli utenti possono infatti avvalersi delle eccezioni o limitazioni  per i casi di:

a) citazione, critica, recensione;
b) utilizzo a scopo di caricatura, parodia o pastiche.
Di tale opportunità è data notizia dai prestatori di servizi nei loro termini e condizioni.

L’ articolo 102-decies regola le procedure di reclamo e rimozione dei contenuti a disposizione degli utenti in caso di controversie in merito alla disabilitazione o alla rimozione di contenuti da essi messi a disposizione in presenza di presumibili violazioni dei diritti.
In particolare, il comma 1 prevede che qualora i titolari dei diritti chiedano al prestatore di servizi la disabilitazione o la rimozione delle opere illegittimamente messe a disposizione da utenti indichino i motivi della richiesta. Le decisioni dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online sono soggette a verifica umana. In caso di decisione positiva, ne danno tempestiva notizia agli utenti. Al comma 2 si prevede che i prestatori istituiscano un meccanismo celere ed efficace di reclamo perché gli utenti possano contestare la decisione assunta. Si prevede altresì che, a tal fine, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotti apposite linee guida.

Ai sensi del successivo comma 3, nelle more della decisione del reclamo i contenuti restano disabilitati.

Il comma 4 dispone che in caso di contestazione sulla decisione adottata dal prestatore di condivisione dei servizi online, le parti possono rimettere la decisione della controversia all’AGCOM, secondo modalità dalla stessa definite tramite apposito regolamento, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. È fatto salvo il diritto di adire l’autorità giudiziaria.

Il nuovo complesso articolato è molto rilevante perché sostanzialmente adegua l’impianto normativo agli sviluppi tecnologici che hanno riguardato in maniera così rilevante l’area della condivisione al pubblico di contenuti on-demand nel mondo dello streaming audio e video . Un settore in forte espansione come noto anche nel nostro Paese.

Le nuove norme sulle remunerazioni, la trasparenza e la risoluzione dei contratti

Con il decreto legislativo il Governo ha dato attuazione all’articolo 18 della direttiva, aggiungendo anche un nuovo comma all’articolo 107 della legge sul diritto d’autore. Esso introduce a favore degli autori, degli adattatori dei dialoghi, dei direttori del doppiaggio (in conformità alle modifiche apportate all’articolo 46, in recepimento delle osservazioni delle Commissioni del Senato) e degli artisti interpreti o esecutori, ivi inclusi i doppiatori, allorquando concedano in licenza o trasferiscono i diritti per lo sfruttamento delle loro opere,  il principio della remunerazione adeguata e proporzionata al valore potenziale o effettivo dei diritti concessi in licenza o trasferiti . Il principio di carattere generale introdotto è supportato dalla possibilità di tenere conto della particolarità del settore di riferimento e dell’esistenza di accordi di contrattazione collettiva, ferme restando le disposizioni relative a particolari fattispecie.
L’articolo prevede che si valutino i seguenti profili:
– valore dei diritti concessi in licenza o trasferiti;
– ricavi che derivano dal loro sfruttamento.

In ogni caso è fatto salvo il diritto al compenso previsto da altre disposizioni di legge e in particolare il diritto al compenso ulteriore “adeguato e proporzionato” di cui agli articoli 46-bis e 84. Questi ultimi vengono espressamente citati nella clausola di salvezza al fine di chiarire che la modifica terminologica apportata a tali articoli (rispettivamente dalle lettere d) e i) dell’articolo 1 del decreto) non incide sul diritto alla percezione dei compensi ivi previsti per l’utilizzazione dell’opera o della prestazione artistica. Le modifiche terminologiche sono dirette piuttosto a dare maggiore concretezza al  compenso aggiuntivo, da determinare non più solo sulla base di un criterio di equità . Inoltre, al fine di rendere effettivo il diritto, viene prevista la nullità di qualsiasi pattuizione contraria. In recepimento dell’osservazione n. 1 delle Commissioni riunite del Senato, è specificato che il diritto, oltre che direttamente, può essere fatto valere tramite gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente.

In accoglimento di quanto osservato dalle Commissioni del Senato, il Governo ha introdotto la possibilità, in casi limitati, di procedere a pagamenti forfettari. Ciò in conformità a quanto previsto dal considerando n. 73 della Direttiva, ai sensi del quale “[…] un pagamento forfettario può costituire una remunerazione proporzionata ma non dovrebbe rappresentare la norma. Gli Stati membri dovrebbero avere la libertà, tenendo conto della specificità di ciascun settore, di definire casi specifici per il ricorso a pagamenti forfettari […]”. A tal fine la disposizione prevede che la remunerazione forfettaria sia possibile quando il contributo dell’autore o dell’artista ha carattere meramente accessorio e i costi delle operazioni di calcolo sono sproporzionati allo scopo, condizioni che devono ricorrere congiuntamente.

La  lettera q) , introducendo nella legge sul diritto d’autore i nuovi articoli da 110-ter a 110-septies, recepisce diversi articoli della direttiva, introducendo misure che garantiscano il buon funzionamento delle negoziazioni del diritto d’autore.

L’ art. 110-ter , stabilisce che, in caso di difficoltà nel raggiungere un accordo contrattuale per la concessione di una licenza per lo sfruttamento delle opere audiovisive su servizi di video on demand, ai fini della definizione dell’accordo ciascuna delle parti può chiedere l’assistenza dell’AGCOM, che fornisce indicazioni sulle opportune soluzioni negoziali, anche con riferimento alla determinazione del compenso dovuto. Si segnala che l’articolo in questione è stato modificato in accoglimento dell’osservazione n. 9 delle Commissioni riunite del Senato, nonché per assicurare una maggiore chiarezza della disposizione.

L’ art. 110-quater  prevede misure sugli obblighi di trasparenza recependo l’art. 19 della direttiva. L’obbligo di trasparenza è volto a consentire agli autori e agli artisti interpreti o esecutori di ottenere dal cessionario o licenziatario o altri obbligati (es. sublicenziatari) informazioni aggiornate e complete sullo sfruttamento e sull’esecuzione delle loro opere.
Recependo in parte l’osservazione delle Commissioni riunite di Camera (n.16) e Senato (n.16), si è previsto che l’obbligo di informazione possa essere assolto, oltre che in via diretta nei confronti dei titolari dei diritti, anche nei confronti degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendenti. La previsione secondo cui le informazioni possono essere rilasciate direttamente ai titolari dei diritti è stata mantenuta in quanto è stato rilevato che gli organismi citati non intermediano in tutti i settori e non coprono tutti i diritti oggetto di trasferimento contrattuale dei diritti. In ogni caso, a tutela degli interessi dei soggetti obbligati, è stata introdotta la previsione secondo cui “resta fermo l’obbligo dei soggetti che hanno ricevuto le informazioni dal rispetto della riservatezza delle stesse, in particolare di quelle che costituiscono dati aziendali e informazioni commerciali sensibili, anche attraverso la sottoscrizione di accordi di riservatezza”. È stata inoltre accolta l’osservazione delle Commissioni parlamentari (n.15 Senato e n.16 Camera) che hanno ritenuto troppo rigida la cadenza trimestrale per assolvere agli obblighi di trasparenza: è ora previsto che gli stessi devono essere assolti con cadenza almeno semestrale.

Non sono state riviste le informazioni da fornire, come invece richiesto dall’osservazione n. 16 delle Commissioni riunite della Camera. Ciò in quanto si ritiene che tutte le informazioni previste siano necessarie per acquisire gli elementi utili a definire un compenso adeguato. È confermato che la mancata comunicazione delle informazioni comporta l’applicazione a carico del soggetto inadempiente da parte dell’Autorità una sanzione fino all’uno per cento del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione. Per tali sanzioni amministrative si prevede l’esclusione del beneficio del pagamento in misura ridotta previsto dall’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In ogni caso la mancata comunicazione delle informazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 costituisce una presunzione legale (iuris et de iure) di inadeguatezza del compenso in favore dei titolari dei diritti. Non si è infatti ritenuto opportuno procedere ad un alleggerimento del regime sanzionatorio, come richiesto dall’osservazione n. 16 delle Commissioni riunite del Senato e dall’osservazione n.15 delle Commissioni riunite della Camera, ritenendo adeguata la sanzione prevista, anche in quanto suscettibile di produrre l’effetto deterrente auspicato con l’adozione della disposizione in esame. Tale effetto sarebbe vanificato con una sanzione di entità minore rispetto a quella prevista e, conseguentemente, il diritto di autori e artisti interpreti e esecutori a un equo compenso potrebbe risultare privo di una tutela efficace. Si è ritenuto di non accogliere l’osservazione n.17 delle Commissioni riunite della Camera relativa all’esigenza di specifica il rispetto della normativa sui dati personali e di tutela della vita privata. Tali aggiunte sono state considerate infatti ultronee, trattandosi di disposizioni già presenti nell’ordinamento giuridico.

L’ art.110-quinquies , che recepisce l’articolo 20 della direttiva, prevede che gli autori e gli artisti interpreti e esecutori hanno la facoltà di azionare, direttamente o tramite gli organismi di gestione collettiva o entità di gestione indipendenti, il meccanismo di adeguamento contrattuale al fine di richiedere una remunerazione ulteriore, adeguata e equa, se quella inizialmente pattuita si rilevasse sproporzionatamente bassa. In attuazione del criterio di delega di cui alla lett. p), nonché in conformità al considerando 78 della direttiva, è previsto che per l’adeguamento contrattuale si considerino tutte le possibili tipologie di proventi derivanti, a qualsiasi titolo e forma, dallo sfruttamento dell’opera, ivi compresi quelli derivanti dal merchandising (come previsto nei considerando 75 e 78) e dalla messa a disposizione dei fonogrammi online (precisazione inserita alla luce delle novità previste con la lett. l), introdotte, come già indicato, in recepimento delle osservazioni delle Commissioni del Senato e della Camera.

L’ art. 110-sexies , recependo l’articolo 21 della direttiva, stabilisce che, per la risoluzione delle controversie aventi a oggetto gli obblighi di trasparenza e di adeguamento contrattuale, ciascuna delle parti possa rivolgersi all’AGCOM, che definisce la controversia, secondo procedure stabilite con proprio regolamento da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione e fermo restando il diritto di adire l’autorità giudiziaria. È previsto che il deferimento della controversia all’Autorità può essere avviato anche dagli organismi rappresentativi degli autori e degli artisti interpreti o esecutori, su richiesta specifica di uno o più di loro.
Viene specificato che nella formulazione degli articoli 110-quater, 110-quinquies e 110- sexies il termine “rappresentanti” si riferisce agli organismi di gestione collettiva e alle entità di gestione indipendenti, nonché agli agenti qualora i titolari dei diritti non abbiano dato mandato ai citati organismi.

L’ art. 110-septies , che recepisce l’articolo 22 della direttiva, si occupa dell’ipotesi della  risoluzione del contratto di licenza , azionabile dall’autore o dall’artista interprete o esecutore, in caso di mancato sfruttamento di un’opera concessa in licenza o trasferita in via esclusiva, per causa non imputabile all’autore o artista, considerato il criterio di delega di cui alla lett. q) e con l’articolata procedura prevista nei commi da 1 a 5. Il comma 4, modificato in recepimento dell’osservazione delle Commissioni riunite della Camera e del Senato, stabilisce, in particolare, che salvo diversa previsione contrattuale o diversa disposizione di legge, lo sfruttamento dell’opera o della prestazione artistica deve avvenire nel termine stabilito dal contratto, comunque non superiore a cinque anni (anziché tre) o a due anni (anziché uno)  successivi alla disponibilità dell’opera da parte dell’editore o del produttore, qualora  tali termini siano debitamente giustificati dalle specificità del settore o dalla tipologia di opere o altri materiali protetti.

La  lettera r) , che interviene a recepire l’articolo 23 della direttiva, aggiunge l’art. 114-bis alla legge sul diritto d’autore che è costituito da due commi:

  1. Il  primo  stabilisce l’inopponibilità di tutte quelle pattuizioni inserite all’interno di accordi, che – ove riferiti agli autori, artisti interpreti o esecutori- violino i nuovi articoli 110-quater, 110-quinquies e 110-sexies.
  2. Il  successivo comma prevede che le disposizioni di cui agli articoli 110-quater e 110-quinquies costituiscono norme di applicazione necessaria ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4 del regolamento CE n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.
Il  comma 3  esclude espressamente l’operatività del principio di equa remunerazione, dell’obbligo di trasparenza, del meccanismo di adeguamento contrattuale e della risoluzione per mancato sfruttamento nei confronti degli autori dei programmi per elaboratore.
Vi è infine una modifica che, in materia di equa remunerazione apporta modifiche all’articolo 80 della 633/1941, in particolare al comma d). La modifica al comma 1 è finalizzata a chiarire che nella categoria degli artisti interpreti e esecutori sono inclusi i doppiatori. Le modifiche apportate al comma 2, lettera d) sono finalizzate ad assicurare che agli artisti interpreti e esecutori di fonogrammi sia riconosciuta una remunerazione, adeguata e proporzionata per la messa a disposizione del fonogramma.

Su quest’ultimo punto alcuni organismi di gestione collettiva avevano invocato, contrariamente a quanto previsto dalla Direttiva,  l’introduzione di una remunerazione aggiuntiva a carico delle piattaforme di streaming . Il Governo, conformemente a quanto previsto dai considerando dalla Direttiva e in linea con quanto previsto dall’impact assessment dalla Commissione EU in materia ha evitato l’introduzione di fatto di una doppia remunerazione per la stessa prestazione artistica limitando la previsione a un chiarimento, ovvero che, in caso di cessione del diritto a un produttore di fonogrammi, gli artisti interpreti ed esecutori hanno il diritto di ottenere la corrispondente equa remunerazione, adeguata e proporzionata, secondo apposite clausole contrattuali, anche per il tramite degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente. Le nuove norme sulla remunerazione degli aventi diritto adeguano così anche la normativa italiana a quei principi stabiliti dall’Unione sulla salvaguardia delle parti più deboli nella contrattazione tra le parti nell’era digitale.

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